ARERA – Contributo 2021 per i Gestori dei Servizi Idrici e del Ciclo dei Rifiuti

Con la Determinazione 70/DAGR/2021 del 07 settembre 2021 l’ARERA ha pubblicato le istruzioni per il pagamento del Contributo per il funzionamento dell’Autorità.

 

Scadenza:

  • VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO: 2 novembre 2021
  • INVIO della COMUNICAZIONE sul Portale ARERA della Dichiarazione: 31 dicembre 2021

 

Esoneri dal versamento:

Sono esonerati dal versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti il cui contributo risulterebbe inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00).

ATTENZIONE: l’ESONERO dal versamento NON ESCLUDE L’OBBLIGO della DICHIARAZIONE da presentare entro il 31 dicembre 2021.

Nel settore dei rifiuti urbani sono altresì esonerati dall’obbligo di Versamento i soggetti che svolgono ESCLUSIVAMENTE:

  • Il Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (per esempio i Comuni che svolgono solo questo servizio, però questi soggetti devono presentare la Dichiarazione entro il 31 dicembre 2021);

SONO ESONERATI SIA DAL VERSAMENTO CHE DALLA DICHIARAZIONE i soggetti che svolgono ESCLUSIVAMENTE:

  • attività di lavorazione di sostanze od oggetti (di cui al comma 1 Art.184-ter, del D.Lgs n. 152/06);
  • operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale.

 

Aliquota del contribuito

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi inclusi i soggetti esteri, allo 0,31 per mille dei ricavi relativi all’anno 2020 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o in una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2020 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2020 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Determinazione della base imponibile

Per il Servizio idrico e il Servizio Rifiuti non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti da:
– altre attività idriche diverse da quelle comprese nel Servizio Idrico Integrato;
– attività di Gestione di Tariffe e Rapporti con gli utenti, limitatamente al settore rifiuti, per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC.

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) desumibili dall’ultimo conto economico chiuso e approvato.
I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per il solo servizio idrico e accertate nel rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente.

 

Per quanto riguarda i soggetti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i ricavi rilevanti per il calcolo della base imponibile comprendono unicamente

  1. lo spazzamento e lavaggio delle strade;
  2. la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. la gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  4. il trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  5. il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani.

 

I Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità.

Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 334/2021/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Resta l’esonero del versamento (non della dichiarazione) per i Comuni che gestiscono esclusivamente il servizio di Gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti.

 

Termini e modalità di versamento del contributo

Entro il 2 novembre 2021 tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versarlo tramite bonifico bancario su un unico e apposito conto corrente intestato all’Autorità:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
BANCA POPOLARE DI BARI

Il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando il sistema PagoPa accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link https://www.arera.it/it/comunicati/21/210303pagoPA.htm

Nella causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2021 ENERGIA GAS” ovvero “Contributo ARERA 2021 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2021 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.


Dichiarazione/comunicazione on line

 Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti obbligati al versamento (compresi i soggetti esonerati in quanto il contributo è inferiore al 100,00 euro o i Comuni che svolgono esclusivamente il servizio di Gestione Tariffe e Rapporti con gli utenti) devono inviare all’Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione.

 

Nella dichiarazione si deve indicare il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo, le voci di bilancio escluse da quest’ultimo e copia del bonifico di versamento.

 

Regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi

È possibile regolarizzazione la posizione per gli anni pregressi. In questo caso è necessario richiedere tramite e-mail all’indirizzo contributoannipregressi@arera.it la riapertura per i singoli anni delle dichiarazioni on line. L’importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, dovrà essere versato con le stesse modalità già previste per il versamento del contributo per l’anno 2021.

In sede di versamento dovrà essere specificata come causale:

  1. “Contributo ARERA – Settore di riferimento” con l’indicazione dell’anno da regolarizzare;
  2. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

 

Per maggiori informazioni contattateci al 0932 667555 o su commerciale@sikuel.it

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