Delibera 387 ARERA: Efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento

La Delibera 387 del 3 agosto 2023 di ARERA introduce un’infrastruttura immateriale di dati per monitorare le performance effettive dei gestori del servizio di raccolta/trasporto e dei gestori degli impianti, estendendo all’intera filiera quanto già fatto dalle precedenti delibere 15/2022 TQRIF e 444/2019 in termini di qualità e trasparenza.

L’Autorità pone maggiore responsabilità agli Enti Territorialmente Competenti, in quanto, come specificato nel Titolo VII, dovranno raccogliere e comunicare i dati inerenti agli indicatori rilevati dal Gestore della raccolta e trasporto.

L’applicazione degli obblighi contenuti nella Delibera 387 è prevista dal 1° Gennaio 2024 ed è suddivisa in titoli come segue:

 

AMBITO DI APPLICAZIONE – TITOLO I

 

EFFICIENZA E QUALITÁ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – TITOLO II

  • Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
    • É determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o impianti e la quantità raccolta
  • Avvio a riciclaggio della frazione organica
    • É determinata dal rapporto tra la quantità avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e la quantità raccolta.
  • Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
    • È definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi
  • Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
    • È espressa dal prodotto tra l’efficienza della raccolta differenziata e la relativa qualità
  • Qualità della raccolta differenziata della frazione organica
    • É determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito

 

EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI – TITOLO III

  • Incidenza degli scarti
    • È definita dal rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell’impianto.
  • Efficienza di gestione degli scarti
    • È definita come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall’impianto di trattamento

 

CONTINUITÁ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO – TITOLO IV

  • Tempo di preavviso
    • Il tempo espresso in ore tra il preavviso agli utenti e l’inizio dell’interruzione
  • Numero delle interruzioni
    • Somme delle interruzioni con e senza preavviso
  • Durate delle interruzioni
    • Somme espressa in ore delle singole interruzioni con e senza preavviso

 

 

QUALITÁ COMMERCIALE DELLA FILIERA – TITOLO V

  • Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti
  • Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione
  • Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione

 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA – TITOLO VI

I gestori degli impianti di trattamento sono tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la comprensibilità delle medesime informazioni:

  • recapiti telefonici e di posta elettronica
  • orari di apertura dell’impianto
  • comunicazioni agli utenti conferitori
  • eventuali comunicazioni agli utenti conferitori da parte dell’Autorità
  • performance effettivamente conseguite dall’impianto con riferimento agli indicatori oggetto del presente provvedimento (Delibera 387 ARERA)
  • condizioni economiche di accesso all’impianto

 

 

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE – TITOLO VII

  • Obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente

In ciascun anno e con riferimento ai valori dell’anno precedente, sono tenuti a trasmettere all’Autorità, secondo le tempistiche e le modalità da quest’ultima stabilite:

  1. l’Ente territorialmente competente i dati inerenti agli indicatori rilevati dal Gestore della raccolta e trasporto
  2. i gestori degli impianti per le parti di competenza

 

  • Obblighi registrazione

Il gestore della raccolta e trasporto e il gestore dell’impianto di trattamento deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi agli indicatori di sua competenza

  • Il gestore della raccolta e trasporto deve registrare:
    • la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore conferita e ritirata dalle piattaforme e la relativa quantità raccolta
    • la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e la relativa quantità raccolta
    • la percentuale di frazioni non ammesse al riciclo

 

  • Il gestore dell’impianto di trattamento deve registrare su base annuale:
    • la quantità di scarti generata dall’impianto di trattamento, espressa in tonnellata
    • la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata dall’impianto, espressa in tonnellate
    • la quantità di scarti avviata a recupero di energia
    • la quantità di scarti generata dall’impianto
    • la data e l’ora di inizio dell’interruzione
    • la causa dell’interruzione
    • la classificazione dell’interruzione
      • la data e l’ora di inizio dell’interruzione
      • la causa dell’interruzione
      • la classificazione dell’interruzione (con o senza preavviso)
      • il tempo di preavviso, precisando l’evento che ha generato l’interruzione con preavviso
      • la data e l’ora di fine dell’interruzione

 

  • Per ogni reclamo, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di fatturazione inerente al servizio di trattamento
    • il codice di rintracciabilità con cui identifica la singola richiesta di prestazione
    • il codice con cui individua la prestazione
    • i dati identificativi dell’utente conferitore, quali: ragione sociale e codice fiscale/partita IVA
    • la data di ricevimento della richiesta di prestazione
    • la data di invio della risposta scritta motivata
    • il motivo e la data dell’eventuale venir meno dell’obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo

 

Foto di Sigmund su Unsplash

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