ARERA – Novità Servizio Idrico 2020

Il 2020 è pieno di novità per il Servizio idrico.

  • Nuovo Metodo tariffario MTI-3 (Del. 580/2019/R/idr);
  • Misure per la lotta alla Morosità (Del. 311/2019/R/Idr);
  • Modifica della Qualità Contrattuale (e quindi della Carta dei Servizi – Del. 547/2019/R/idr – Allegato A) con le nuove integrazioni:
    • Da quest’anno ANCHE i gestori che servono un numero di abitanti inferiore a 50.000 sono tenuti alla comunicazione dei dati di qualità contrattuale;
    • Dal 1 luglio devono essere adeguate le modalità di registrazione delle informazioni e dei dati concernenti la qualità contrattuale;
    • Sono stati introdotti, similmente a come già applicato alla Qualità Tecnica, dei meccanismi di incentivazione, dei macro-indicatori, delle classi e degli obiettivi alla Qualità Contrattuale.
  • Prescrizione degli importi per consumi o conguagli risalenti a più di 2 anni (Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 e Del. 547/2019/R/Idr -Allegato B);
  • Introduzione della nuova componente UI4 a copertura dei costi di gestione del nuovo Fondo di Garanzia delle Opere Idriche (Del. 580/2019/R/Idr per effetto dell’Art. 58 della Legge 221/2015).
  • Adeguamento triennale della Soglia ISEE per accesso al Bonus Idrico, portata ad €. 8.265, valida per gli anni 2020-2021 e 2022.

Sinteticamente alcuni dettagli delle novità evidenziate:
NUOVO METODO TARIFFARIO MTI-3 (Del. 580/2019/R/idr)
La Delibera prevede l’invio de i dati con modalità ancora da definire (sarà pubblicato il tool di raccolta dati).
Con questa delibera si tenta di:

  • Incentivare ancora di più gli investimenti, legando un aumento tariffario all’accertamento di effettivi investimenti realizzati o a miglioramenti gestionali certificati;
  • Incentivare l’efficientamento energetico, il riuso dell’acqua depurata, il trattamento dei fanghi di depurazione, ecc…;
  • Incentivati gli interventi per migliorare la misura dei consumi idrici in particolare nei condomini;

E’ istituito per gli Enti di Governo d’Ambito un Piano per le Opere Strategiche (per nuovi cespiti per i quali è prevista una vita utile non inferiore a 20 anni e la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali).
Tutti i gestori sono tenuti all’applicazione del nuovo metodo tariffario (cioè all’invio dei dati) ma non possono accedere all’Aggiornamento Tariffario (cioè all’aumento delle entrate) tutti i gestori CESSATI EX LEGE, fra cui i comuni che gestiscono in economia.
I comuni gestori in economia e non in possesso del requisito di SALVAGUARDIA, possono in ogni caso accedere ad una RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI (a parità di Entrate del servizio) in conformità a quanto previsto dal TICSI, in modo da adeguare le tariffe ad una tariffazione che tenga conto del nucleo familiare e che possa permettere il calcolo del BONUS IDRICO, previa approvazione da parte dell’Ente di Governo d’Ambito e successivamente dell’Autorità.
Molti gestori, sia aziende che comuni che gestiscono in economia, qualora si presentassero le condizioni specifiche e l’Ente di Governo d’Ambito le promuovesse, potrebbero essere interessati ad operazioni di aggregazione e ad adottare uno SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA, predisposto per i gestori poco efficienti e in forte ritardo nell’applicazione del sistema regolatorio nazionale. In questo caso si potrebbe applicare un sistema semplificato per un periodo limitato di tempo (massimo 3 o 4 anni) entro il quale completare le aggregazioni e partire con gli schemi regolatori nazionali.

Misure per la lotta alla Morosità (Del. 311/2019/R/Idr);
Entrano in vigore le misure adottate con la delibera 311/2019 finalizzata alla riduzione e lotta alla Morosità, indicando la procedura corretta da seguire per poter procedere alla riscossione delle somme non ancora incassate.
E’ necessario per i gestori integrare tali indicazioni e procedure all’interno del Regolamento del Servizio Idrico.
Per eventuali dettagli e approfondimenti, rimandiamo ad apposito articolo dedicato sul nostro blog.

Prescrizione degli importi per consumi o conguagli risalenti a più di 2 anni (Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 e Del. 547/2019/R/Idr -Allegato B);
Entra le prescrizione di due anni per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2020 sui consumi idrici.
Ma la prescrizione riguarda anche gli importi fatturati per i consumi e i conguagli risalenti a più di due anni. Anche le fatture emesse nel 2019, ma con scadenza oltre la data del 1° gennaio 2020, rientrano nella prescrizione, pertanto se contengono importi per consumi o conguagli risalenti a più di due anni (per esempio all’anno 2017), l’utente potrà eccepire la prescrizione per gli importi riferiti ai soli consumi o conguagli risalenti a più di due anni, ma dovrà dichiarare l’intenzione di non pagare tali importi.
Nelle fatture, qualora siano presenti importi relativi a consumi o conguagli risalenti a più di due anni i gestori dovranno inserire questo avviso:

La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”

Il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal fine il gestore può, in alternativa:

  1. emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni

oppure

  1. dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

Il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
a) il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”;
b) l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
c) una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici presenti sul territorio;
d) l’indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall’utente finale con cui quest’ultimo intenda eccepire la prescrizione.
Ovviamente il gestore può, con propria volontà, rinunciare alla fatturazione di importi relativi a conguagli e consumi risalenti a più di 2 anni. In tal caso il gestore è tenuto a fornirne puntuale informazione all’utente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.
Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dall’utente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura
In caso di morosità relativa ad importi per i quali l’utente poteva eccepire la prescrizione, ma non lo ha fatto, nella costituzione in mora dovrà essere inserito l’avviso: Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”.


Introduzione della nuova c
omponente UI4 a copertura dei costi di gestione del nuovo Fondo di Garanzia delle Opere Idriche (Del. 580/2019/R/Idr per effetto dell’Art. 58 della Legge 221/2015).

A decorrere dall’1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI4 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo eventuali canoni o quote fisse applicate al medesimo utente per il prezzo unitario medio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione calcolato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell’anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.
L’Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche.
I gestori del servizio idrico integrato versano alla Cassa (CSEA), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI4.
In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori di tutte le componenti perequative (UI1-UI2-UI3-UI4), la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:
a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

Adeguamento triennale della Soglia ISEE per accesso al Bonus Idrico, portata ad €. 8.265, valida per gli anni 2020-2021 e 2022.
Viene aggiornato, con decorrenza 1 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo, dunque, tale valore pari a .8.265 euro

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