Inserite all’interno dell’Art. 263 del Decreto Rilancio n. 34/2020 le nuove modalità di Interlocuzione Programmata tra Contribuente e Uffici Comunali attraverso soluzioni digitali.
Prenotare un appuntamento con gli uffici renderà ancora più efficiente l’azione amministrativa e produrrà maggiore soddisfazione nell’utenza.
La graduale riapertura prevista dalla fase 2 porta con sé una nuova riorganizzazione della struttura pubblica.
In questo contesto l’Applicazione K-PAS, segnalata da ANCI come strumento per la ripartenza del nostro paese, supporterà le Pubbliche Amministrazioni nella gestione delle prenotazioni da web, mobile, telefono, totem in un unica soluzione software.
Di seguito l’articolo contenuto nel Decreto Rilancio:
Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)
- Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
- Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
- Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
- La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.