ARERA – Versamento Contributo entro il 27 Dicembre – Gestori Rifiuti

La novità di quest’anno consiste in un contributo anche per i gestori del Servizio Rifiuti.
Sono comunque esentati i comuni che gestiscono esclusivamente il servizio di tariffa e rapporti con gli utenti.

SETTORE RIFIUTI

URGENTISSIMO – VERSAMENTO CONTRIBUTO ENTRO IL 27 DICEMBRE 2019
Come previsto dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore RIFIUTI, in data odierna è stata pubblicata la Delibera per il Contributo al funzionamento dell’ARERA per il Servizio idrico Integrato.
Per i soggetti operanti in Italia nel settore RIFIUTI, o in una o più attività che lo compongono (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, spedizione transfrontaliera), allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018 e allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 (a recupero dell’anno scorso) risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Determinazione della base imponibile
I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività riportate al precedente punto 4 e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso e approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali. Ai fini della dichiarazione si dovrà fare riferimento alle voci “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “A5 – Altri ricavi e proventi” del conto economico.

I Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla citata deliberazione sulla base dell’importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento, MA SONO COMUNQUE OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
Importo minimo del versamento
Qualora l’applicazione delle aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel settore (SE I RICAVI RIFIUTI SONO INFERIORI O UGUALI A 333.3330 Euro, il contributo non è dovuto)
La presentazione della Dichiarazione ON LINE, sul portale dell’ARERA, è obbligatoria entro il 28 febbraio 2020. La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro.
Termini e modalità di versamento del contributo
Entro il 27 dicembre 2019 tutti soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 355/2019/A, unicamente tramite bonifico bancario su un unico e apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152) – IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001 – BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2019 IDRICO”.

DETERMINAZIONE N. 170/DAGR/2019
DETERMINAZIONE N.170/DAGR_ALL

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