Versamento – entro il 15 dicembre 2020
Comunicazione (obbligatoria) entro 15 febbraio 2021
GESTORI DEL SERVIZO IDRICO INTEGRATO
La deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Per i soggetti operanti in Italia nel settore del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO o di una o più attività che lo compongono, il contributo è pari allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse ed accertate per il servizio idrico risultanti nel rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente.
I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura stabilita alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al precedente punto 4.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro.
Il contributo 2020 deve essere versato entro il 15 dicembre 2020.
Comunicazione dati del Contributo
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità.
Il pagamento del contributo avviene unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la “Contributo ARERA 2020 IDRICO”.
GESTORI DEL SERVIZIO RIFIUTI
Con la deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A l’ARERA ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono, il contributo per l’anno 2020 è pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- spedizione transfrontaliera.
Il versamento del contributo NON E’ DOVUTO per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro.
Il contributo 2020 deve essere versato entro il 15 dicembre 2020
Comunicazione dati del Contributo all’ARERA: tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità,
Il pagamento del contributo avviene unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2020 RIFIUTI”
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE PER IL SETTORE RIFIUTI
I ricavi rilevanti per il calcolo della base imponibile comprendono unicamente quelli relativi alle attività di cui all’articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ovvero i ricavi relativi alle attività che, con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), riguardano:
- lo spazzamento e lavaggio delle strade;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- la gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- il trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani.
In particolare, si fa presente che, nel caso di gestione sia di rifiuti urbani, sia di rifiuti speciali, la valutazione della base imponibile per il calcolo del contributo richiederà necessariamente un’operazione di calcolo dei ricavi afferenti ai soli servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Inoltre, qualora i ricavi delle vendite riguardino anche prodotti finiti, intesi ad. es. ricavi da vendita di materia prima seconda, dovrà procedersi allo scomputo di tali ricavi dalla base imponibile da assoggettare al contributo, indipendentemente dall’origine del rifiuto che ha dato luogo a tale prodotto finito e dalle operazioni che vengono compiute sul rifiuto medesimo.
COMUNI GESTORI IN ECONOMIA DEl SERVIZIO
Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità. Tale impostazione estende anche ai Comuni, quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170/DAGR/2019 e 173/DAGR/2019) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai PEF, riconducibili dall’effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line.