NUOVA MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI (ELETTRICO-GAS-IDRICO)
Determina 11/DACU/2020 – Modalità operative nel periodo transitorio
L’ARERA con Determina 11/DACU/2020, in previsione dell’entrata in vigore del riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico dal 1° gennaio 2021 e in coerenza con le disposizioni già trasmesse ad ANCI in merito alle attività di adeguamento e progressiva cessazione delle funzionalità del sistema SGAte, ha pubblicato le indicazioni operative per il periodo transitorio:
- E’ stato bloccato, dal 1° gennaio 2021, l’ingresso nel sistema SGAte delle domande di bonus sociale elettrico, gas e/o idrico per disagio economico, di rinnovo, di variazione della localizzazione della fornitura, di riemissione dei bonifici domiciliati.
- Viene comunque consentito, alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e ai gestori del servizio idrico integrato, la restituzione d’esito al sistema SGAte per le domande ammesse al sistema negli ultimi due mesi del 2020, da effettuarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2021.
- Entro il medesimo termine del 28 febbraio 2021 è possibile inserire nel sistema SGAte le eventuali rettifiche d’esito relative alle domande analizzate nel corso dell’anno 2020.
- Viene comunque mantenuto aperto il canale di presa in carico da parte delle imprese di distribuzione e dei gestori del servizio idrico integrato, delle domande ammesse nel sistema SGAte nel corso dell’anno 2020 ed oggetto di successivo/a riesame o revoca entro e non oltre il 30 novembre 2021, al fine di consentire, rispettivamente, il riconoscimento del/dei bonus agli aventi diritto o la cessazione dell’erogazione della compensazione nei casi di perdita dei requisiti di ammissione. In ogni caso NON E’ PREVISTO per tali fattispecie la restituzione di esito al sistema SGAte.
- Per i bonus sociali per disagio economico afferenti domande ammesse nel sistema SGAte fino al 31 dicembre 2020 e relative a forniture a clienti domestici/utenti diretti, l’erogazione della quota parte di bonus residua, a copertura del 12 (dodici) mesi di durata della compensazione, possa avvenire in base ad una delle seguenti modalità:
- secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIBEG e dal TIBSI;
- Ovvero, frazionando l’importo spettante in quote omogenee nelle fatture emesse da gennaio a giugno 2021;
- nei casi in cui il periodo di agevolazione superi il mese di giugno 2021, erogando comunque l’ultima quota spettante in un’unica soluzione, nella prima fattura utile successiva al 30 giugno 2021;
- Per i bonus sociali idrici afferenti a utenti indiretti e a domande ammesse nel sistema SGAte fino al 31 dicembre 2020, i gestori siano tenuti all’erogazione in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5.1, lettera b) e dall’articolo 6 del TIBSI. 7.
- Per i bonus sociali gas afferenti a clienti domestici indiretti e a domande ammesse nel sistema SGAte fino al 31 dicembre 2020, SGAte metta a disposizione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a Poste Italiane le informazioni necessarie affinché l’erogazione prosegua con le ordinarie modalità di messa in pagamento attraverso il bonifico domiciliato.