Nuova Delibera dell’ARERA (311/2019/R/idr)
La tanto attesa Delibera sulla Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI) è stata finalmente pubblicata. La gestione dei crediti non riscossi, infatti, negli anni è diventata problematica e non c’era finora chiarezza sulla correttezza delle procedure e sulle azioni da mettere in atto da parte dei gestori.
Con questa Delibera si indicano le corrette procedure per il recupero dei crediti da parte degli utenti morosi e le misure attuabili dal gestore per ridurre le sofferenze per morosità.
Si introduce il concetto di “sospensione” e di “limitazione” del servizio:
- per “Sospensione” si intende un’interruzione della fornitura senza risoluzione del contratto e rimozione del misuratore;
- per “Limitazione” si intende la riduzione del flusso di acqua erogata, garantendo il “quantitativo essenziale” di 50 litri/giorno/occupante e si applica alle utenze domestiche residenti.
Si indicano due categorie di UTENZE NON DISALIMENTABILI, delle quali il gestore è obbligato a tenere un Elenco sempre aggiornato.
Queste due tipologie di utenze, anche in caso di morosità, non possono essere soggette a sospensione o disattivazione della fornitura, e sono:
- Utenze Pubbliche NON Disalimentabili;
- Utenze Domestiche Residenti dirette (non condominiali) che hanno ottenuto il “Bonus Idrico” (queste utenze sono però “limitabili”, cioè si può ridurre il flusso garantendo il quantitativo essenziale di acqua di 50 litri al giorno per occupante).
Le altre Utenze Domestiche Residenti, che non godono del Bonus Idrico, in caso del perdurare della morosità possono essere dapprima “limitate” (quando tecnicamente possibile), in seguito, trascorsi almeno 25 giorni, possono anche essere sospese.
Discorso resta un po’ più complesso, invece, per i condomini, e l’Arera ha sollecitato gli Enti di Governo d’ambito a dare precise indicazioni ai gestori per dotare, ove tecnicamente possibile, tutte le utenze ad oggi “indirette”, cioè derivate dall’unico misuratore condominiale, di misuratori e contratti per singola utenza interna. Inoltre ha avviato un’indagine conoscitiva permanete per monitorare la situazione delle utenze condominiali.
Cosa deve fare il gestore se un Utente è Moroso:
- Trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, deve inviare un “Sollecito Bonario”, indicando:
- tutte le informazioni relative alla fattura non pagata;
- il termine ultimo entro cui, permanendo la morosità, il gestore potrà avviare la procedura di messa in mora;
- le modalità di pagamento e i recapiti del gestore cui comunicare l’avvenuto pagamento;
Inoltre il gestore allegherà il bollettino postale della fattura non pagata.
- Trascorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, se è già stato inviato il sollecito bonario e sono trascorsi almeno 15 giorni dal suo invio, può essere inviata la “comunicazione di messa in mora” per mezzo di PEC o raccomandata, indicando:
- tutte le informazioni relative alla fattura non pagata;
- il riferimento al sollecito bonario, il termine ultimo entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti insoluti pregressi;
- la data da cui potrà essere attuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento (che varia da 20/25 giorni per la Raccomandata a 15 giorni per la PEC);
- la possibilità di richiedere la rateizzazione;
- le modalità di pagamento e i recapiti del gestore cui comunicare l’avvenuto pagamento;
Il Gestore dovrà inoltre allegare il bollettino postale precompilato relativo alla messa in mora;
Per gli utenti domestici residenti si dovranno indicare le modalità di “limitazione” della fornitura, le modalità di comunicazione dei componenti del nucleo familiare occupanti l’utenza e le modalità per concordare un eventuale appuntamento se il misuratore è posto in un luogo non accessibile direttamente dal gestore.
Si potranno richiedere i costi di spedizione del sollecito bonario e/o della comunicazione di messa in mora nonché gli interessi di mora (Tasso BCE + 3,5%).
Inoltre agli utenti domestici residenti che non beneficiano del bonus idrico e agli utenti appartenenti ad altre categorie si potranno anche richiedere i costi del limitatore e della sua installazione, di sospensione o disattivazione e i successivi costi di ripristino o riattivazione dell’utenza.
- Decorsi i termini entro cui effettuare il pagamento della comunicazione di messa in mora, il gestore può procedere a incamerare l’importo del Deposito Cauzionale, qualora versato dall’utente e che potrà essere nuovamente richiesto dal gestore rateizzandolo nelle fatture successive, e nel caso di residuo del debito, potrà procedere alla limitazione (per le utenze domestiche residenti) e/o alla sospensione o disattivazione della fornitura.
L’utente può richiedere la rateizzazione della fattura qualora l’importo della bolletta superi l’80% dell’addebito medio delle fatture emesse per l’utenza negli ultimi 12 mesi.
Il gestore permette la rateizzazione dell’importo in almeno 12 mesi e con la stessa cadenza della fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti e richiesta espressa ed in forma scritta dall’utente.
Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
Per le Utenze Condominiali il gestore non potrà procedere alla limitazione / sospensione o disattivazione della fornitura se il condominio:
- Avrà provveduto ad un pagamento parziale, ma almeno pari alla metà dell’importo complessivo dovuto, entro i termini di pagamento previsti nella comunicazioni di messa in mora;
- Entro 6 mesi dalla messa in mora provveda al saldo dell’importo dovuto.
In caso di errore del gestore nel limitare, sospendere o disattivare un’utenza che ha provveduto al pagamento entro i termini e ne abbia dato comunicazione, è previsto un indennizzo automatico.
Alcune Note complementari:
- Nei documenti di consultazione precedentemente pubblicati dall’Autorità risultava una “tutela” di non disalimentabilità anche per utenze con la presenza di componenti con “disagio fisico” nel nucleo familiare. In questa delibera questa tutela è provvisoriamente stata “dimenticata”, in attesa di definire meglio le modalità di acquisizione dell’informazione relativa all’utilizzo di particolari macchinari o a determinate condizioni di salute;
- Le Utenze Pubbliche Non Disalimentabili non sono disalimentabili, né tantomeno “limitabili”, “sospendibili” o “disattivabili”
- Le Utenze beneficiarie di Bonus sociale Idrico non sono disalimentabili, ma sono “limitabili” (50 litri/giorno/occupante);
- Le Utenze Domestiche Residenti sono “limitabili” e “sospendibili”, ma non sono “disattivabili” (a meno che non si accerti una manomissione dell’impianto e dei sigilli);
- Le altre categorie di utenze sono “sospendibili” e “disattivabili”.
Tutte queste novità hanno un forte impatto anche sui Regolamenti e sulla Carta dei Servizi, pertanto sarà necessario adoperarsi per degli aggiornamenti di tali documenti.
Inoltre le procedure da adottare sono abbastanza complesse e precise, molto dettagliate nella varie casistiche fra utenti non domestici, utenti domestici residenti e non residenti e utenti che godono di bonus idrico.
Qui la fonte ARERA > https://www.arera.it/it/docs/19/311-19.htm
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