Scade il 31/05/2021 la Certificazione attestante la perdita di gettito a causa della pandemia, da inviare alla Ragioneria Generale dello Stato.
Il risultato finale di questo adempimento contabile potrebbe riservare una bella sorpresa, ovvero rilevare un AVANZO di risorse disponibili nel fondo Covid 2020. Molti Enti, infatti, non sono riusciti ad impegnare tutti i contributi che hanno ottenuto nel 2020 dallo Stato e per non disperdere queste preziose risorse già erogate, l’orientamento del MEF è quello di consentire il loro utilizzo sempre per finalità legate all’emergenza sanitaria nel 2021.
Pubblicate le FAQ sul sito della Ragioneria Generale dello Stato sul tema “Fondo COVID”, per chiarire i dubbi sulla possibilità di trasferire le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 nei bilanci di previsione 2021-2023.
Nel caso un ente non abbia utilizzato tutte le risorse del “fondone” nel 2020 e, pertanto, dalla certificazione il saldo emergerà positivo, le somme andranno restituite?
Le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.
Le risorse del “fondone” confluite in avanzo vincolato entro il 31 dicembre 2020 possono essere già utilizzate in sede di bilancio di previsione?
Si. Si conferma che le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1- ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.
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